top of page
PILLOLE FISCALI.png

Consulta l'archivio con tutti gli articoli

Seguici anche qui:

fb.png
yb.png
Lk.png
telegram.png

Lavori di edilizia minori: niente visto e asseverazioni

Tra le novità della Legge di Bilancio, inerenti il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche per i bonus edilizi, come ad esempio le ristrutturazioni edilizie al 50% e l’ ecobonus al 65%, per le opzioni della cessione del credito e lo sconto in fattura, non ci sarà bisogno del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese per i contribuenti che effettuano lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10 mila euro.


Dal rilascio del Decreto Antifrode è stato indetto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese anche per tutti i contribuenti che effettuano lavori di edilizia straordinaria diversi dal 110%


Le spese che vengono sostenute per il rilascio del visto di conformità e


dell'attestazione di congruità sono detraibili dal Decreto Controlli (D.L. n. 157/2021), in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.


Con la circolare n. 16/E del 2021 l’ Agenzia delle Entrate specifica che, per le spese relative a interventi che non beneficiano del Superbonus 110%, la certificazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati, soggetti quindi abilitati alla progettazione e professionisti incaricati alla direzione dei lavori.


Ricordiamo che la detrazione del 50% dall’IRPEF può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai soggetti che sostengono le spese:


  • proprietari o nudi proprietari;

  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

  • locatari o comodatari;

I lavori detraibili con il bonus del 50% sono i seguenti:(scopri di più – ristrutturazioni edilizie)

  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);

  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).


L’obbligo di comunicazione ENEA per i lavori ammessi al bonus ristrutturazioni che comportano anche un risparmio energetico non ha previsto sanzioni in caso di mancato invio e né la perdita di detrazione.

L’invio difatti della comunicazione deve essere effettuata entro i 90 giorni successivi al termine dei lavori eseguiti.



©Riproduzione riservata

bottom of page