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ISEE 2021: come è composto il nucleo familiare

Ai fini della compilazione dell’ISEE è bene chiarire cosa si intende precisamente per “nucleo familiare”: la definizione di questo concetto, infatti, genera spesso dubbi e criticità.



Secondo l’art.3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 “Riforma ISEE”, per “nucleo familiare” ai fini ISEE si intende la famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone che convivono e che sono legate da vincoli di parentela, affinità, tutela, affettivo o di matrimonio alla data di presentazione della DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica (scopri di più sulla DSU).


La convivenza dei soggetti, pur essendo una condizione necessaria, non è sufficiente a determinare da sola l’appartenenza ad una famiglia anagrafica: è infatti plausibile che due soggetti possano appartenere a due stati di famiglia differenti, pur condividendo la stessa abitazione (vedi il caso di coinquilini che non possiedono tra loro i legami stabiliti dall’art.3 sopra citato).


Generalmente, i soggetti che possono essere compresi nel nucleo familiare sono:

  • le persone che sono indicate nello stato di famiglia anagrafico

  • il coniuge non legalmente separato (anche se non risulta nello stato di famiglia perché ha una diversa residenza)

  • i figli minorenni, che rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono

  • i figli maggiorenni, anche non conviventi, purché abbiano meno di 26 anni, risultino a carico, non siano coniugati e siano senza prole

  • le persone che percepiscono assegni alimentari dalla persona di cui sono a carico (per maggiori informazioni su chi sono i familiari a carico, leggi questo articolo).


Non sempre, però, il nucleo ai fini ISEE coincide con la "famiglia anagrafica": vediamo nel dettaglio quali sono le eccezioni alla norma stabilita dall'articolo 3, cioè i casi in cui si può essere considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare, in base al tipo di prestazione che si sta richiedendo.


Coniugi conviventi e non conviventi

  • Coniugi con la stessa residenza, cui viene applicato esclusivamente il criterio anagrafico che li colloca nello stesso nucleo familiare (anche se a carico IRPEF di altri soggetti)

  • Coniugi con residenze diverse, che appartengono al medesimo nucleo familiare e scelgono di comune accordo la propria residenza familiare

  • Coniugi residenti all'estero, che rientrano nel nucleo familiare del coniuge che risiede in Italia solo se iscritti all'Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero (AIRE).


Tutte le regole sopra indicate valgono anche per le unioni civili e per i figli minorenni coniugati.


Figli minorenni e minori affidati

  • Figli minorenni, che appartengono al nucleo familiare del genitore con cui convivono anche se a carico IRPEF dell'altro genitore o altre persone

  • Figli minorenni non residenti con nessuno dei due genitori (ad esempio: nipoti minori che vivono con i nonni i quali non godono però dell'affido definitivo o temporaneo)

  • Minori affidati, che fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario (in casi di affidamento preadottivo) e non della famiglia anagrafica del genitore

  • Minori in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, che costituiscono un nucleo a sé (fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare). Se il minore in affidamento è collocato presso una comunità, viene considerato nucleo familiare a sé.


Figli maggiorenni, conviventi e non conviventi

  • Figli maggiorenni conviventi con uno o entrambe i genitori, che appartengono al nucleo familiare del genitore con cui convivono

  • Figli maggiorenni non conviventi con uno o entrambe i genitori, che risultano a loro carico ai fini IRPEF, non sono coniugati né hanno figli e hanno meno di 26 anni

  • Figli maggiorenni coniugati e/o con figli, anche se a carico IRPEF di altre persone, costituiscono nucleo a sé

  • Figli maggiorenni non conviventi con nessuno dei genitori ma a carico IRPEF di entrambi, che hanno scelto a quale nucleo familiare appartenere qualora i genitori facciano parte di nuclei familiari distinti

  • Figli maggiorenni non conviventi e non a carico IRPEF dei genitori, che costituiscono nucleo a sé.


Ricordiamo che l'ISEE è lo strumento istituito per "misurare" la situazione economica delle famiglie al fine di garantir loro aiuto economico e che viene certificato dall'INPS in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica effettuata da uno dei componenti del nucleo, che dichiara redditi e patrimoni anche a nome degli altri membri.




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