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C'è ancora tempo fino al 30 giugno 2022 per utilizzare il Bonus vacanze!

  • 24 giu 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Buone notizie per chi, entro la fine del 2020, ha richiesto il Bonus vacanze ma non lo ha ancora utilizzato: il Decreto Ristori ha prolungato fino al 30 giugno 2022 la validità del bonus, il contributo di 500 € da investire per trascorrere le ferie in Italia.


Varato lo scorso 2020 con il Decreto Rilancio, il Bonus vacanze prevedeva un contributo fino a 500 € da utilizzare nelle strutture ricettive italiane tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.


Grazie al Decreto Ristori-bis approvato il maggio scorso, tutti coloro che non hanno potuto usufruirne lo scorso anno possono ancora spenderlo entro il 30 giugno 2022, a condizione che sia stato già richiesto tramite l'applicazione dei servizi pubblici IO, entro dicembre 2020.


Il contributo va a beneficio dei nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 € ed è utilizzabile da un solo componente del nucleo stesso. Per il calcolo dell’ISEE è necessario richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).


L’importo del contributo varia a seconda della numerosità del nucleo familiare:

  • 500 € per nuclei composti da 3 o più persone

  • 300 € per nuclei di 2 persone

  • 150 € per una persona.

Possono usufruire del bonus vacanze anche persone diverse dal richiedente ma comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare per il quale si è fatta richiesta.


Il bonus è attribuito al proprio nucleo familiare con un codice univoco a cui è associato un QR code da presentare alla struttura ricettiva insieme al codice fiscale, prima di pagare il soggiorno.


Il contributo deve essere speso in una unica soluzione e presso un’unica struttura ricettiva (campeggio, albergo, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast) in Italia:

  • l’80% verrà fruito come sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;

  • il 20% potrà essere scaricato come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del componente del nucleo familiare che ha affrontato la spesa del soggiorno e al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale, scontrino).

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva deve essere effettuato con il tramite di soggetti che gestiscono piattaforme/portali telematici oltre che di agenzie di viaggi e tour operator.


Fino al momento dell’effettivo pagamento del soggiorno, non bisogna confermare l’applicazione dello sconto tramite procedura web altrimenti il bonus si intenderà utilizzato e non potrà più essere speso (anche in caso di mancata fruizione del soggiorno).




©Riproduzione riservata

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