La nuova Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la detrazione fiscale per il Bonus facciate, ma l’aliquota di detraibilità della spesa viene ridotta al 60%
L’agevolazione permette di detrarre le spese sostenute per la riqualificazione delle facciate di edifici esistenti, per le opere finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone specifiche, senza un tetto massimo di spesa.
L’agevolazione è destinata anche alle seguenti tipologie di interventi:
pittura o tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi
lavori su grondaie e pluviali, parapetti e cornici
lavori correlati e propedeutici a quelli menzionati sopra, come installazione ponteggi, smaltimento materiali e così via
Potranno richiedere la detrazione fiscale del 60% tutti coloro che sostengono le spese degli interventi e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto degli stessi.
Un'altra condizione per l’accesso al Bonus facciate è che gli immobili si trovino in zone specifiche, definite:
ZONA A - in essa rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare rilievo ambientale, ma anche le porzioni di essi, comprese le aree circostanti considerate come parte integrante degli agglomerati stessi
ZONA B - comprende parti del territorio edificate in toto o parzialmente, ma diverse dalla zona A. Quelle parzialmente edificate hanno una superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
dal decreto ministeriale n.1444/1968, oppure in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Ricordiamo per chi ha eseguito i lavori e sostenuto le spese documentate nel 2020 e nel 2021, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90%.
La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo né di spesa né di detraibilità.
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