Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il cosiddetto Bonus facciate, l’agevolazione che permette di detrarre al 90% le spese sostenute per la riqualificazione delle facciate di edifici esistenti, senza un tetto massimo di spesa.
Con la Legge di Bilancio 2021 viene confermata fino alla fine del 2021 la possibilità di usufruire della detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone specifiche.
L’agevolazione è destinata anche a queste tipologie di interventi:
pittura o tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi
lavori su grondaie e pluviali, parapetti e cornici
lavori correlati e propedeutici a quelli menzionati sopra, come installazione ponteggi, smaltimento materiali e così via
Condizioni per l’accesso al Bonus facciate
Possono richiedere la detrazione fiscale del 90% tutti coloro che sostengono le spese degli interventi e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto degli stessi. Nel dettaglio, i soggetti ammessi sono:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
le società semplici
le associazioni tra professionisti
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Sono ammessi alla richiesta dell’agevolazione, anche:
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, per i quali la detrazione spetta solo nei casi in cui:
la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Altra condizione per l’accesso al Bonus facciate è che gli immobili si trovino in zone specifiche, definite “zona A” e ”zona B” dal decreto ministeriale n.1444/1968, oppure in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
zona A – in essa rientrano le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare rilievo ambientale, ma anche le porzioni di essi, comprese le aree circostanti considerate come parte integrante degli agglomerati stessi;
zona B – comprende parti del territorio edificate in toto o parzialmente, ma diverse dalla zona A. Quelle parzialmente edificate hanno una superficie coperta dagli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.
La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo né di spesa né di detraibilità.
Nel caso in cui i lavori riguardino interventi che influiscono anche dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, bisogna soddisfare i requisiti relativi ai valori di trasmittanza termica indicati dal Mise e verificati dall’ENEA secondo procedure e modalità fissate dal d.m. 11/05/2018.
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