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Università non statali: la spesa è detraibile

Nel 730/2023 è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per l’istruzione universitaria non statale.


Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali italiane rientrano tra le voci di spesa detraibili dall’imposta lorda sui redditi del 2022 per il 19%, anche per gli studenti fuori corso, ma su un tetto di spesa stabilito annualmente dal MIUR e diverso per ogni facoltà e territorio.

Gli oneri fanno capo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea a ciclo unico delle università non statali riconosciute dal MIUR.


Gli importi massimi detraibili per l’anno di imposta 2022 comprendono anche l’imposta di bollo e sono stabiliti sulla base dell’area disciplinare del corso di studi e della zona geografica dell’Ateneo, come riportato anche nella tabella di seguito:

Corsi di laurea / Area disciplinare

Nord

Centro

Sud e isole

Medica

3.900 €

3.100 €

2.900 €

Sanitaria

3.900 €

2.900 €

2.700 €

Scientifico - tecnologica

3.700 €

2.900 €

2.600 €

Umanistico - sociale

3.200 €

2.800 €

2.500 €

Corsi post laurea

Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di 1° e 2° livello

3.900 €

3.100 €

2.900 €

Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio

Sud e Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna


Ad esempio: su un corso di laurea in ambito medico, situato al centro Italia, la detrazione del 19% è calcolata sul tetto di spesa di 3.100 euro, anche se gli oneri effettivamente sostenuti sono stati superiori. La quota eccedente il tetto indicato, dunque, non è detraibile.


Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per i test di ammissione, qualora lo studente ne abbia sostenuti più di uno, presso università non statali situate in aree geografiche diverse o in corsi di laurea non statali afferenti ad aree tematiche diverse.

A tale scopo, va verificato che il soggetto abbia provveduto all’iscrizione ad una delle facoltà per cui ha sostenuto il test poiché le spese per il test andranno a cumularsi a quelle per la frequenza, rientrando pertanto nel limite di spesa indicato.

Nel caso in cui il soggetto non si fosse iscritto a nessun corso, ai fini della detraibilità si terrà conto del limite di spesa più elevato, tra quelli stabiliti per i corsi e le facoltà per cui ha svolto il test.




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