Dal 1° gennaio scorso è entrato in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per usufruire delle detrazioni fiscali del 19% per i soli oneri indicati nell’art.15 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sul Reddito.
Quali spese detraibili prevedono l’obbligo di tracciabilità?
Il TUIR fornisce un elenco di spese per le quali è previsto l’obbligo di tracciabilità al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.
Tra questi oneri vi sono:
le spese di l’affitto sostenute da studenti fuori sede;
spese per l’abbonamento ai mezzi pubblici;
spese per prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private non accreditate;
spese sportive per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
spese scolastiche e universitarie;
spese veterinarie;
spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
spese funebri.
Per l'elenco completo degli oneri detraibili solo se sostenuti con pagamenti tracciabili, clicca qui.
Quali sono i metodi tracciabili di pagamento ammessi ai fini della detrazione?
Nel 730/2021 si potrà beneficiare della detrazione degli oneri sostenuti, solo se il pagamento è avvenuto tramite:
bonifico bancario/postale;
bancomat - si consiglia di acquisire la ricevuta del POS ed esibire l’estratto conto bancario collegato;
app di pagamento (Paypal o Satispay) – in questo caso, occorre l’estratto conto del mezzo elettronico, laddove disponibile, oppure la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.
Nel caso in cui non indicato esplicitamente in fattura/ricevuta, il contribuente potrà dimostrare l’uso del mezzo di pagamento tracciabile, attraverso:
prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat;
estratto conto;
copia del bollettino postale o MAV;
copia dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza di tali “prove”, il pagamento avvenuto con mezzo tracciabile può essere documentato tramite annotazione, in fattura – ricevuta fiscale o documento commerciale da parte di chi cede il bene o effettua la prestazione di servizio (come indicato dall’interpello Ade n.432 del 02/10/2020).
Eccezioni all’obbligo di tracciabilità
Ai fini della detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi, l’obbligo di tracciabilità viene meno per le seguenti spese:
medicinali
dispositivi medici
prestazioni sanitarie ricevute presso strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN
Solo per questi oneri, dunque, è ammesso il pagamento anche in contanti e si ha diritto alla detrazione nel Modello 730.
In questi giorni, la Consulta Nazionale CAF ha richiesto al Ministro dell’Economia delle Finanze una deroga (per il solo 2020) all’obbligo dei pagamenti tracciabili come condizione necessaria ai fini della detrazione del 19%, per le spese indicate dall’art.15 del TUIR. La richiesta viene per tutelare le fasce più deboli durante il periodo dell’emergenza sanitaria.
In attesa di risposte, resta al momento valido l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese indicate dal TUIR.
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