Nella dichiarazione dei redditi è necessario indicare anche i guadagni derivanti dalle valute virtuali. Le valute virtuali o rappresentazioni virtuali di valore, possono essere definite anche come Criptovalute.

Le CRIPTOVALUTE, come ad esempio i famosi Bitcoin, sono un tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni online, e vengono identificate come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi ed è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
La nostra economia moderna si basa sulla moneta fiduciaria, emessa da una banca centrale, accettata in cambio di beni e servizi, le monete digitali invece sono state definite come una valuta non tradizionale, diversa dalle monete con valore liberatorio.
Una volta acquisita la Criptovaluta prescelta, si può decidere se tenerla o cederla:
depositarla in un digital wallet, cioè un portafoglio digitale, mantenendo le finalità di investimento della stessa moneta acquistata nel medio/lungo periodo;
cederla attraverso piattaforme di scambio (es. Binance)
utilizzandola spendendo per i propri acquisti online.
La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha definito le Criptovalute una tipologia di “moneta virtuale”, una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale.
La valuta virtuale è fondata sull’accettazione volontaria della stessa da parte degli operatori del mercato, senza un proprio corso legale. Possiamo dire, quindi, che si tratta di un sistema di valuta alternativo e decentralizzato.
I criteri da adottare, in sede di dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti con le monete digitali (cryptovalute) sono definiti dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E/2016.
L’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, accomuna le valute virtuali alle valute tradizionali estere. Per questo motivo è necessario tenere a mente quanto indicato nell’articolo 67 del DPR n 917/86:
Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti“. Per cessione a titolo oneroso si intende anche “il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente“. Comma 1, lett. c-ter);
“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui“. Comma 1-ter).
Le cessioni a termine di valute estere sono sempre rilevanti fiscalmente, indipendentemente dalla situazione possessoria (stock “annuale” delle valute estere) del soggetto cedente;
Le cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti e i prelievi di valute estere da depositi o conti correnti sono fiscalmente rilevanti a condizione che la relativa giacenza sia superiore alla soglia descritta in precedenza.
In sintesi costituisce reddito diverso e tassabile l’eventuale plusvalenza generata su un deposito e/o conto corrente superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
La plusvalenza deriva dalla differenza positiva tra valore della valuta al momento dell’acquisto e quello al momento della cessione/scambio che andrà dichiarato con il quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche.
Anche se le cryptovalute non generano plusvalenza e quindi non vengono “cedute” ma restano a titolo di investimento all’interno di un Wallet, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021, ritiene opportuno che debbano essere indicate a titolo di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche.
Infatti per l'Agenzia delle Entrate i wallet sono totalmente assimilabili a dei conti correnti anche se inseriti in wallet con chiave privata. Tuttavia stabilire se un wallet si possa collocare all’estero o no, non è sempre di facile individuazione.
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