I disabili o i loro familiari possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per la spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’automobile.
Tra i vari benefici dedicati ai disabili o ai loro familiari c'è la possibilità di portare in detrazione, nel Modello 730, le spese per l’acquisto di veicoli destinati all’uso o al trasporto di soggetti con disabilità, per un limite di spesa fissato a 18.075,99 €.
Nel dettaglio, sono detraibili gli oneri affrontati per l’acquisto di:
motoveicoli e autoveicoli adattati alle capacità motorie del soggetto disabile (ad esempio: sedile o sportello scorrevoli, pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa e così via)
autoveicoli (anche non adattati) destinati al trasporto di minori con handicap grave (riconosciuto ai sensi dell’art.3 – comma 3 della legge n.104/92), non vedenti, sordi, persone con disabilità psichica o mentale grave, invalidi con gravi limitazioni nella deambulazione e affetti da pluri-amputazioni.
La detrazione IRPEF spetta una sola volta in 4 anni (eccetto casi di cancellazione dal PRA – Pubblico Registro Automobilistico, prima della scadenza del quadriennio, causa furto, distruzione o rottamazione) e per un solo veicolo, a condizione che venga utilizzato esclusivamente o prevalentemente a beneficio della persona con disabilità.
Resta inteso che può richiedere il beneficio fiscale, al posto del soggetto con handicap, un suo familiare, purché abbia sostenuto gli oneri e lo abbia fiscalmente a carico. Questa fattispecie prevede che il documento di spesa possa essere indifferentemente intestato sia al disabile sia al familiare di cui è a carico: in ambedue i casi, non cadrebbe il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.
Per disabile “fiscalmente a carico” si intende colui che non deve percepire un reddito annuo superiore a 2.840,51 €, 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, e che non concorrono alla formazione del reddito le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Esistono due modalità per poter usufruire della detrazione fiscale:
in un’unica soluzione, nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato
in quattro quote annuali, di pari importo.
In caso di decesso del disabile, ricordiamo che l'erede è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto per recuperare in un'unica soluzione le rate residue.
Le spese detraibili
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute, entro quattro anni dall’acquisto del veicolo, per la manutenzione non ordinaria, come in caso di guasto del veicolo, circostanza che riconosce la detrazione Irpef per la spesa affrontata per la riparazione del mezzo.
È bene ricordare che le spese di manutenzione straordinaria non sono rateizzabili in quattro rate, ma concorrono comunque al raggiungimento della soglia imposta di 18.075,99 € insieme agli oneri sostenuti per l’acquisto del veicolo.
Sono escluse dalle spese detraibili i costi di ordinaria manutenzione e quelli di esercizio, come:
assicurazione
carburante
lubrificante.
In merito al bollo auto, è prevista l’esenzione dal pagamento su un solo veicolo alla volta e a beneficio del disabile intestatario dell’automobile oppure del familiare che lo ha fiscalmente a carico.
In caso di furto e non ritrovamento del veicolo, è possibile usufruire nuovamente del beneficio fiscale ma si dovrà sottrarre dal limite massimo di spesa indicato sopra, il rimborso ricevuto dall’assicurazione.
Se il veicolo viene acquistato ed utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, si potrà comunque beneficiare della detrazione Irpef del 19%; la documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana.
#disabili #autodisabili #agevolazionifiscali #agevolazionidisabili #agenziadelleentrate #portatoridihandicap #handicap #disabilità #anmil #autoveicoloadattato #motoveicoloadattato #detrazionefiscale #modello730 #dichiarazionedeiredditi #detrazioniirpef #cafanmil
©Riproduzione riservata