top of page
PILLOLE FISCALI.png

Consulta l'archivio con tutti gli articoli

Seguici anche qui:

fb.png
yb.png
Lk.png
telegram.png

Certificazione Unica 2024: invio entro il 18 marzo

Pubblicate le istruzioni e il modello per la Certificazione Unica 2024 - periodo di imposta 2023, dall'Agenzia delle Entrate.


schermo di un pc con la Certificazione Unica 2024

Entro il 18 marzo, i sostituti di imposta sono chiamati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e ai redditi diversi.


Entro la stessa data, la Certificazione Unica 2024 va rilasciata anche al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico".

Si precisa, che il termine per la consegna è stato fissato al 16 marzo, ma quest'anno cade di sabato e pertanto la scadenza slitta automaticamente al primo giorno feriale utile, cioè il 18 marzo.


Solo per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) è stabilita al 31 ottobre 2024.


La CU 2024 attesta:


  • redditi complessivi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 

  • redditi complessivi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel 2023, comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 

  • il totale dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi o a seguito di procedure di esproprio; 

  • tutti i corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è autonomo;

  • la somma dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate. 

Con la Certificazione Unica si attestano anche i redditi - corrisposti nell’anno 2023 - che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.





©Riproduzione riservata


bottom of page