Il bonus prima casa spetta anche nel caso in cui l’acquisto di un’abitazione principale avvenga tramite provvedimento giudiziale , ovvero all‘asta, dove nel rispetto dei requisiti richiesti, si potrà beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro al 2 % e della riduzione dell’IVA ove dovuta.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato cosa è necessario fare per poter beneficiare del bonus prima casa nel caso in cui si compri all'asta.
Bisogna dare particolare attenzione al momento della registrazione dell'atto.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate che richiama tra l’altro quanto stabilito dalla risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2020:
“nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali “prima casa” nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni
riguardanti il possesso dei requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.”
Per poter quindi usufruire dei benefici “prima casa” quando si compra casa all'asta, il requisito essenziale è che la richiesta di avvalersi del beneficio venga effettuata presso l’Agenzia delle Entrate prima della registrazione del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale, questo viene sottolineato con la risoluzione n. 38/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 28 maggio 2021.
Nel momento in cui si acquista un immobile, le imposte da pagare dipendono da diversi fattori e cambiano in base alla “natura” del venditore:
se il venditore è un’impresa esente da IVA o se il venditore è un privato, l’acquirente pagherà l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale.
Se il venditore è un’impresa soggetta ad IVA, l’acquirente pagherà anche l’IVA sulla base dell’imponibile costituito dal prezzo di cessione. Le imposte sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
Le imposte da pagare sono meno quando l’acquirente gode dei benefici “prima casa”, ovvero l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione o, se lo possiede, dovrà venderlo entro un anno dal nuovo acquisto, inoltre l’immobile deve essere nello stesso comune di residenza dell’acquirente.
I benefici “prima casa” non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza usufruire dei benefici.
Ricordiamo che il Decreto Sostegni Bis (art. 64 comma 6, DL 73/2021), per favorire l'autonomia abitativa dei giovani, in presenza di un valore ISEE inferiore a 40.000, ha stabilito che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di:
soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui viene effettuato il rogito
soggetti che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
La compravendita di immobili tramite asta segue quindi la stessa procedura di una compravendita ordinaria
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