Tra le detrazioni Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, rientrano anche le spese per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
L'agevolazione è concessa per:
l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice (solo per spese relative alla loro realizzazione);
interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) con vincolo di pertinenzialità con un'abitazione.
Relativamente al secondo punto, si specifica che la detrazione spetta solo per interventi di "nuova costruzione" dei posti auto o delle autorimesse mentre non spetta per box auto venduti da un'impresa proprietaria di un edificio ad uso abitativo, la quale ha provveduto a ristrutturare l'immobile e a cambiare la destinazione d'uso.
Nel dettaglio, la detrazione per le spese di acquisto del box auto spetta solo per gli oneri relativi alla costruzione dello stesso, purché si presenti attestazione appositamente rilasciata dal costruttore.
L'agevolazione è subordinata a tali condizioni:
deve esserci la proprietà o un patto di "vendita di cosa futura" del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
deve esistere (o deve essere creato) un vincolo pertinenziale tra il parcheggio e un'unità abitativa di proprietà del contribuente;
l'impresa costruttrice deve documentare i costi per la sola costruzione del parcheggio, che sono gli unici ad essere agevolabili e vanno distinti dai costi accessori.
Per gli acquisti contemporanei di casa e box auto con unico atto notarile, si prevede che la detrazione spetti solo alle spese di realizzazione del box auto pertinenziale, il cui ammontare va specificatamente documentato.
La detrazione, in questi casi, è riconosciuta anche in caso di pagamenti effettuati prima dell'atto notarile o di un preliminare di acquisto registrato, in cui sia indicato il vincolo pertinenziale. Quest'ultimo va costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
Se si decide di vendere il box pertinenziale per cui si è fruito della detrazione, il proprietario dell'immobile residenziale (bene principale) può continuare ad usufruire della detrazione spettante per la costruzione o l'acquisto del box purché lo indichi nell'atto di vendita. Laddove manchi tale indicazione, infatti, l'acquirente del box auto potrà usufruire delle quote residue della detrazione ma a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box acquistato con un'altra unità immobiliare ad uso abitativo.
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