Bollo auto per disabili: quando non è dovuto
- CAF ANMIL MASTER
- 2 dic 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Per i soggetti portatori di disabilità sono attive agevolazioni fiscali tra cui l'esenzione permanente dal pagamento del bollo auto.

Per le tipologie di veicoli indicati sotto, i soggetti con disabilità possono usufruire dell'esenzione dal pagamento del bollo in modo permanente:
autovetture
autoveicoli per il trasporto promiscuo
autoveicoli specifici
autocaravan
motocarrozzette
motoveicoli per trasporto promiscuo
motoveicoli per trasporti specifici.
L'esenzione del bollo auto per i disabili spetta in due casi: quando l'auto è intestata alla persona con disabilità e anche nel caso in cui a intestarsi l'auto è un familiare del disabile, del quale quest'ultimo è fiscalmente a carico.
A concedere l'esenzione dal bollo è l'ufficio tributi dell'ente Regione - ove presente - oppure l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate; altre regioni ancora lasciano che a gestire le pratiche di esenzione sia l'Aci.
Se i veicoli posseduti dal soggetto disabile sono più di uno, l'esenzione dal pagamento del bollo spetta solo per uno di essi.
L'accesso all'esenzione va richiesto presentando, solo per il primo anno, la documentazione prevista entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe pagato il bollo. Riconosciuta l'esenzione, non ci sarà bisogno più di fare istanza gli anni successivi.
Dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio, l'interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio presso cui era stata inviata la domanda inizialmente.
Non è necessario esporre sull’auto avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo: l'ufficio che riceve l'istanza è incaricato di trasmetterne i dati all'Anagrafe tributaria e dare notizia agli interessati dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione.
©Riproduzione riservata 2025




