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Amianto: detraibilità delle spese di rimozione

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione fiscale del 50% sono compresi anche quelli di bonifica dall'amianto.


L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile detrarre dall'Irpef (l'Imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per la ristrutturazione di singole unità abitative e/o di parti comuni di edifici residenziali, tra cui anche quelli dedicati alla rimozione dell'amianto.


Tra questi interventi di bonifica si possono includere, ad esempio, quelli destinati alla rimozione e sostituzione di:

  • coperture in cemento-amianto, canne fumarie, tubazioni, vasche

  • pavimenti in vinile-amianto

  • manufatti in amianto friabile, il tipo di amianto che può esser facilmente ridotto in polvere con la semplice azione manuale e quindi estremamente volatile e pericoloso, come i c.d. ricoprimenti a spruzzo o floccati.

Per questi lavori, sia che essi vengano effettuati sulle singole unità abitative sia che vengano svolti sulle parti comuni, in sede di 730/2023 è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

A partire dal 1° gennaio 2025, si tornerà a beneficiare della detrazione del 36% delle spese sostenute, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (salvo ulteriori proroghe).


Le spese sostenute vanno documentate da bonifici dedicati alle detrazioni fiscali effettuati dal contribuente, nel caso di singole unità abitative, oppure dall'amministratore, nel caso di parti comuni.


L'Agenzia chiarisce tra le "parti comuni" rientrano "il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune  i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune  le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera".


In merito alla detrazione delle spese sostenute per interventi in singole unità abitative, l’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra i contribuenti che possiedono o detengono, a titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.


Per gli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici residenziali, le detrazioni spettano ai singoli condomini in base alla quota millesimale di proprietà; l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento e la quota millesimale imputabile al condomino vengono indicati nella certificazione rilasciata dall'amministratore.


Per maggiori informazioni, rivolgiti a uno dei nostri CAF ANMIL in tutta Italia.



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