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De cuius 2023: come fare?

Si rinnova anche per quest’anno, la possibilità di redigere il modello 730/2023 per conto di contribuenti defunti nel 2022 o entro il 30 settembre 2023.


Grazie alla semplificazione apportata dal nuovo ordinamento, gli eredi di coloro che sono deceduti nel 2022 oppure entro il 30 settembre 2023 possono presentare il Modello 730/2023, a patto che il defunto rientrasse tra le categorie di contribuenti con facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Nel dettaglio, occorre che il contribuente deceduto abbia percepito nel 2021 redditi da lavoro dipendente, pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come co.co.co, contratti di lavoro a progetto e che quindi abbia almeno una Certificazione Unica.


Gli eredi di coloro che sono defunti dopo il 30 settembre 2023 saranno tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi tramite il Modello Redditi PF, lo stesso che sono obbligati a presentare gli eredi di un lavoratore autonomo.


L’erede dichiarante che presenta il modello 730/2023 de cuius deve compilare due modelli 730 in cui vanno riportati il proprio codice fiscale e quello del contribuente deceduto all’interno del campo “rappresentante o tutore o erede”. Non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e i redditi dell’erede non sono cumulabili con quelli del de cuius.

Quando dalla dichiarazione emergono crediti, il rimborso viene erogato direttamente dall’amministrazione finanziaria entro i termini stabiliti, sul conto corrente bancario indicato oppure attraverso titoli di credito emessi da Poste Italiane.

L’Agenzia delle Entrate invierà comunicazione all’erede dichiarante del modello 730 de cuius ed effettuerà appositi controlli per verificare la presenza di più eredi, oltre che l’eventuale presentazione della dichiarazione di successione.


Per quanto concerne i versamenti tramite F24 delle imposte eventualmente risultanti dal modello 730/23, viene fatta una distinzione dall’Agenzia delle Entrate in base alla data del decesso: entro il 28 febbraio 2023, devono essere rispettati i termini ordinari; se la data dell’evento di morte è successiva, si prevede uno slittamento di 6 mesi rispetto ai termini ordinari.




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