Tutte le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone affette da disabilità grave e da permanente invalidità o menomazione, sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Vengono considerate disabili le persone con un riconoscimento di invalidità civile, di lavoro o di guerra da parte di una Commissione medica incaricata (ai sensi dell’art.4 della legge n.104/1992) e che presentino "grave e permanente disabilità o menomazione".
Di seguito, vedremo quali sono le spese mediche generiche deducibili dal reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, visite mediche generiche, ecc) e le spese per l’assistenza medica specifica resa da personale paramedico abilitato o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi per analisi, applicazioni con apparecchi elettromedicali, ecc) anche senza una specifica prescrizione del medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dalla stessa.
Viene ammessa la deduzione delle spese mediche sostenute per conto di un familiare disabile non a carico fiscalmente. Qualora il documento di spesa sia intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto totalmente o parzialmente il costo (basta annotarlo in fattura).
Tra le attività deducibili, ci sono anche quelle di ippoterapia e musicoterapia prescritte da un medico che ne attesti la necessità per il soggetto disabile; tali attività devono essere svolte in centri specializzati da parte di personale medico/sanitario specializzato (psicoterapia, fisioterapista, terapista della riabilitazione, psicologo, ecc).
Pedagogista, spese sanitarie specialistiche (interventi chirurgici, analisi specialistiche, acquisto dispositivi medici), spese per il sostegno di un minore portatore di handicap nell’apprendimento corrisposte a una Cooperativa: tutte queste non sono spese deducibili in dichiarazione dei redditi.
Va precisato che le spese per sanitarie specialistiche indicate sopra, è concessa la detrazione del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro. Inoltre, se il dispositivo rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone disabili (stampelle), la detrazione del 19% vale sull’intero importo della spesa sostenuta.
Si chiarisce anche che delle spese relative al ricovero del disabile in istituto di assistenza e ricovero, si può portare in detrazione la parte degli oneri sostenuti per l’assistenza specifica, da indicare separatamente nella documentazione di spesa rilasciata dall’istituto di assistenza.
Non occorre esibire la prova del pagamento delle prestazioni e delle spese sostenute deducibili, ma è bene conservare e presentare, in caso di verifica, i documenti “parlanti” (scontrini, ricevute fiscali, fatture).
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