Hai consegnato la documentazione per il tuo 730/2023 ma non hai ancora ricevuto il rimborso spettante entro le date previste? Verifica la tua situazione: forse il sostituto d'imposta che hai indicato potrebbe aver fatto il diniego del 730/4.
Il 730-4 è il modello contenente i risultati contabili del 730, che viene inviato all’Agenzia delle Entrate da CAF e professionisti abilitati, al termine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Entro 10 giorni dalla ricezione del modello, l’Agenzia delle Entrate comunica i dati del 730-4 al sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico indicato dal contribuente nella dichiarazione), in modo che questi possa provvedere alle operazioni di conguaglio delle imposte (debiti e crediti).
Normalmente, il sostituto effettua il conguaglio al primo stipendio/pensione utile: ma cosa accade se il sostituto non effettua il conguaglio rifiutando il 730-4? Il contribuente come può recuperare le somme spettanti?
Innanzitutto, il diniego del 730-4 viene presentato dal sostituto direttamente all’Agenzia, la quale provvederà di conseguenza, ad informare chi ha gestito il 730 del contribuente. Ricevuta la comunicazione del diniego del 730-4, il CAF o il professionista abilitato provvederanno a darne notizia al contribuente, affinché questi possa redigere il modello 730 integrativo.
In quali casi avviene il diniego del 730-4?
Ci sono casi specifici in cui si verifica il diniego del modello 730-4 (come indicato dall’art. 19 del D.M. n. 164/99 e circolare AdE n.14/E/2013):
il sostituto non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente
il rapporto di lavoro è cessato prima della data di presentazione del 730 (generalmente, prima del 1° aprile) e pertanto, il precedente datore di lavoro non è più tenuto al conguaglio delle imposte.
Entro il 25 ottobre, dunque, il contribuente che abbia effettivamente ricevuto il diniego del 730-4 da parte del sostituto di imposta indicato in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà procedere con la compilazione del modello 730 integrativo cambiando il sostituto con una di queste opzioni:
nuovo datore di lavoro
INPS (come ad esempio, in caso di percezione della Naspi)
Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non si abbia un nuovo datore di lavoro e non si percepiscano altri redditi dalla previdenza sociale.
Il modello integrativo sarà poi nuovamente inoltrato all’Agenzia delle Entrate in via telematica; generalmente entro la fine dell’anno (o al massimo l’inizio del nuovo) si riceveranno eventuali rimborsi spettanti.
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