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Assegno unico: chiarimenti sulle maggiorazioni

Rispetto alla percezione dell'Assegno unico e universale, la normativa vigente prevede delle maggiorazioni per alcune categorie di nuclei familiari: vediamoli insieme.

assegno unico e universale le maggiorazioni

L’Assegno unico e universale per i figli a carico è la misura principale di sostegno dedicata alle famiglie italiane, stabilita dal Dlgs 230/2021.

Questa prestazione è riconosciuta ai nuclei con figli a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età (e senza limiti anagrafici per i figli disabili).


In quali casi si ha diritto alla maggiorazione dell'Assegno Unico?

  • per ciascun figlio successivo al secondo;

  • per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno di età; 

  • per nuclei con tre o più figli, si concede per ciascun figlio tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a 43.240,00 €;

  • per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del 21° anno di età;

  • per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;

  • per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;

  • per i nuclei familiari con quattro o più figli;

  • per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000, che nel corso del 2021 abbiano percepito gli ANF in presenza di figli minori, in determinate condizioni hanno diritto a una maggiorazione compensativa di natura transitoria, che tramuterà in fissa nel caso in cui nel nucleo stesso sia presente un familiare disabile.

Come si richiede la maggiorazione?

Le maggiorazioni degli importi dell'Assegno unico e universale per figli a carico non vengono concesse tutte in automatico, ma occorre compilare gli appositi campi nella domanda nei casi indicati di seguito:


  • in presenza di figlio disabile nel nucleo familiare

  • con ISEE fino a 25.000 € e dopo aver percepito nel 2021 gli ANF in casi di figli minori

  • con entrambe i genitori lavoratori e ISEE inferiore a 43.240 €

  • in presenza di ulteriori figli nel nucleo familiare, non beneficiari dell'Assegno.


Se la domanda è già stata presentata, ma si ha diritto a richiedere una maggiorazione, occorre modificare la richiesta dell'AUU tenendo conto che l'aumento spettante non avrà effetti retroattivi.

Cosa accade nei nuclei familiari vedovili?

Anche nel caso di nuclei familiari in cui ci sia un solo genitore a causa del decesso del secondo genitore, la concessione della maggiorazione dell'Auu non è automatica:


  • nel caso di nuova domanda da parte del nucleo mono-genitoriale (con motivazione "altro genitore deceduto"), si richiede di compilare anche il campo con il codice fiscale del genitore deceduto affinché si possa verificare lo stato di diritto all'aumento;

  • nel caso di domanda già presentata prima del decesso di un genitore (lavoratore), il genitore superstite (anche questi lavoratore) riceverà comunicazione in cui verrà informato della possibilità di integrare la domanda già presentata per poter beneficiare della maggiorazione dell'importo dell'Assegno unico e universale.


Si chiarisce inoltre che non devono essere trascorsi più di 5 anni dall'evento di morte per poter accedere alla maggiorazione.




Ricordiamo che la richiesta dell'Assegno unico e universale è subordinata alla presenza di un ISEE in corso di validità: fissa subito un appuntamento con nostri consulenti presso le sedi CAF ANMIL presenti in tutta Italia.



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