Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, si prevedono novità in merito alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per fronteggiare le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19.
Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, l’art. 3 (comma 10-quinquies) dell’emendamento sospende i termini per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa e sospende anche il credito di imposta a favore della parte acquirente nel caso di riacquisto di una nuova abitazione da adibire a prima casa, entro 1 anno dall’alienazione della precedente. Quanto indicato si applica alle abitazioni non di lusso, alle nude proprietà e all’uso/usufrutto di abitazioni adibite a prima casa.
Si stabilisce dunque che:
il termine per il trasferimento della residenza nel nuovo immobile, adibito a prima casa, passi da 18 a 37 mesi;
il termine per il riacquisto della prima casa (dopo l’alienazione della precedente) e per la cessione della precedente, passi da un anno a massimo due anni e sette mesi.
Il beneficio è concesso solo nel caso in cui la nuova abitazione si trovi nello stesso comune in cui l’acquirente ha già la residenza; nel caso in cui si trovasse in un comune differente, ha tempo 18 mesi per trasferire la residenza nel nuovo comune.
Infine, la norma prevede che il termine previsto per il riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa venga sospeso: pertanto, ai contribuenti che acquisteranno (a qualsiasi titolo) una nuova casa non di lusso adibita a prima casa e cederanno la precedente (per la quale si era fruito dell’aliquota agevolata ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa), verrà attribuito un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in occasione del precedente acquisto agevolato.
Rispetto a quanto sopra, si specifica che: "Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
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