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Canone Tv

Scopri tutte le regole per ottenere l'esenzione dal pagamento del Canone TV e richiedi assistenza al CAF ANMIL

Le novità

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune importanti novità riguardanti il Canone TV: oltre ad esenzioni e regole generali, infatti, a cambiare è soprattutto l’importo del Canone.

Come pagare il Canone tv e quanto è l'importo?

Il Canone TV viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica, per un importo pari a 90 euro l’anno. La modalità di pagamento avviene tramite l’addebito in 10 rate da 9 euro, a partire dalla prima bolletta dell’energia elettrica utile, di modo da rendere meno pesante il pagamento obbligatorio del Canone.

Quali soggetti hanno diritto all'esenzione dal Canone TV?

I soggetti esenti dal pagamento del Canone TV sono:

 

1. cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale, che non detengono un apparecchio televisivo

 

Questi soggetti dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo, in modalità telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati.

La dichiarazione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari dell'utenza elettrica entro tali termini di presentazione:

  • dal 1° febbraio al 30 giugno - per ottenere l'esonero dal pagamento del secondo semestre dello stesso anno;

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno successivo - per ottenere l'esonero dal pagamento per l'intero anno successivo

2. ultrasettantacinquenni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni e che:

  • possiedano un reddito annuo ai fini Irpef proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro

  • non siano conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio (eccetto per i collaboratori domestici)

possono presentare la dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del Canone.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Attenzione: Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto  già  a  partire  dalla  rata  relativa  al  mese  successivo  a  quello  di  invio  della  richiestaPer le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

Rivolgiti alla Sede CAF ANMIL più vicina a te per avere supporto e procedere con la richiesta!

 

E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.

In questa casistica l’invio potrà essere effettuato tramite:

  • servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);

  • trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) firmate digitalmente, a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Come richiedere il rimborso del Canone TV addebitato in bolletta?

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l'apposito modello. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

 

L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web.

 

Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

 

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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